Punto Europa

 

Lavorare in un altro paese dell'Unione europea


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In quanto cittadini europei avete il diritto di cercare un impiego, di andare a lavorare e di andare in pensione in qualsiasi paese dell'Unione.

LAVORO DIPENDENTE

Se siete disoccupato, quindi, potete soggiornare in un altro Stato membro per cercarvi un lavoro "entro un termine sufficiente" a tale ricerca. In mancanza di disposizioni comunitarie che fissino tale termine, gli stati membri adottano generalmente un periodo di sei mesi (alcuni applicano ancora un termine di tre mesi). Tuttavia potete prorogare il soggiorno oltre il termine fissato se siete in grado di dimostrare che continuate seriamente a cercare un'occupazione.

I cittadini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono esentati da ogni obbligo in tema di visti, passaporti e controlli medici all'ingresso in un altro paese dell’Unione europea. La carta d'identità consente di entrare liberamente e di spostarsi per un periodo di tre mesi, il che può essere utile per esercitare un lavoro temporaneo o per cercare lavoro.

I cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo non necessitano di alcun permesso di lavoro!

Essi possono esercitare l'attività professionale di loro scelta. Tuttavia, non appena abbiano trovato un impiego ed entro tre mesi dal loro arrivo devono richiedere il rilascio di un “permesso di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell’UE“.

Il permesso ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile.

Per accedere ad un ampio ventaglio di opportunità di lavoro in tutta Europa, l'Unione Europea ha realizzato Eures – EURopean Employment Services, una rete internazionale che promuove e facilita la libera circolazione dei lavoratori nello spazio economico europeo.(*)
Inoltre, dal sito del Centro Risorse Nazionale per l’Orientamento è possibile scaricare informazioni utili per progettare brevi periodi di lavoro, in particolare nei mesi estivi, in sei Paesi dell'UE (Italia, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna).

Esercitare la vostra professione in un altro stato dell'Unione, quindi, è un vostro diritto. Esistono però alcune professioni che richiedono il possesso di diplomi o qualifiche diverse a seconda del paese in cui si esercitano.
Nel caso in cui non ci sia un accordo a livello comunitario sarà necessario ottenere un riconoscimento del titolo rivolgendo domanda all'autorità competente del paese ospitante.

Ai lavoratori provenienti dagli altri stati membri dell'Unione si applicano le stesse condizioni di lavoro vigenti per i cittadini dello stato membro ospitante. Questo vale per la retribuzione, le norme relative al licenziamento, la reintegrazione sul posto di lavoro, le misure di protezione della salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Si estendono ai cittadini comunitari i principi di pari opportunità tra uomini e donne.
Naturalmente il lavoro dà diritto al soggiorno, che nel caso sia superiore a tre mesi viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno.

Rispetto alla sicurezza sociale la normativa comunitaria prevede un coordinamento dei sistemi , ma non la loro armonizzazione. Lo scopo è quello di assicurare il vostro collegamento ad un solo regime di protezione sociale e di preservare i vostri diritti in materia pensionistica indipendentemente dallo stato in cui si decide di andare a lavorare.
Le prestazioni sociali e sanitarie a vostro favore (malattia, maternità, invalidità, infortunio sul lavoro, malattia professionale, disoccupazione, vecchiaia e reversibilità e prestazioni familiari) sono le stesse garantite ai cittadini dello stato membro.

E' importante sapere che lavorando in un altro stato membro e trasferendovi la vostra residenza, diventate anche residenti fiscali. Gli stati membri hanno stipulato tra loro convenzioni fiscali destinate ad evitare la doppia imposizione dei redditi.
Non c'è armonizzazione a livello comunitario delle regole riguardanti le tasse sul reddito, per questo motivo i tassi d'imposizione possono variare molto da paese a paese. In generale le regolamentazioni nazionali devono rispettare il principio comunitario della non discriminazione nei confronti degli altri cittadini membri dell'Unione.
E' sempre utile, comunque, prendere contatti con le autorità fiscali non solo del paese della vostra futura residenza, ma anche di quello di partenza. Consulenti esperti potranno informarvi sulle formalità che bisogna compiere. Sarà così possibile tenere conto delle particolarità della vostra situazione professionale, individuale o familiare.

I membri della vostra famiglia, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di raggiungervi nel paese in cui lavorate.


LAVORO AUTONOMO

Essendo cittadino europeo avete il diritto di esercitare un'attività professionale autonoma in modo permanente o temporaneo. In entrambi i casi siete sottoposti alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

Nel caso in cui decidiate di effettuare prestazioni di servizio occorre che siate in regola con le norme d'esercizio della professione nel vostro paese. E' possibile che l'esercizio di alcune professioni (parrucchiere, assicurazione, commerciante) esiga una qualifica particolare. Nel qual caso sarà sufficiente dimostrare di avere esercitato in maniera autonoma la professionale per almeno 5/6 anni. Se invece la vostra professione non è regolamentata nel paese ospitante il riconoscimento del diploma non ènecessario.

Il lavoratore autonomo gode di tutti i diritti sociali applicati ai lavoratori dipendenti.

I redditi derivanti da un'attività autonoma sono imponibili nello Stato in cui si ha la "residenza fiscale".
Tuttavia nel caso di redditi derivanti da attività industriale o commerciale permanente i redditi sono imponibili in tale Stato.

Dopo aver prestato la vostra attività, in forma dipendente o autonoma, in uno Stato dell'Unione potete continuare a soggiornarvi (diritto di dimora) a patto che abbiate lavorato nel paese negli ultimi 12 mesi e abbiate risieduto in modo continuo per almeno tre anni.

 

PS: nel 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato una direttiva per facilitare la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini all'interno dell'Unione europea. In base a questa direttiva le formalità amministrative saranno ridotte e i cittadini comunitari non dovranno più richiedere la " carta di soggiorno ". Sarà sufficiente una semplice registrazione presso le autorità competenti. Ad oggi solo l'Italia e la Spagna hanno recepito la normativa comunitaria.

Fonte: Portale "La tua Europa"

(*) A Rimini la Banca dati Eures è consultabile presso:
Centro per l'impiego - p.le Bornaccini, 1
centralino 0541/363912